Contratto di factoring

Contratto di factoring: di cosa si tratta e quali i soggetti coinvolti

Il contratto di factoring si realizza tra due soggetti: l’imprenditore cedente e il factor, figura rappresentata da concessionario, banca o intermediario finanziario. Il primo, ovvero il cedente, fornisce al factor crediti economici frutto della sua attività imprenditoriale a fronte di un somma di denaro e/o di servizi.

Mediante il contratto di factoring un soggetto imprenditoriale che dispone di vari crediti può cederli conseguendo dell’immediata liquidità. La cessione dei crediti si realizza in un’unica soluzione a vantaggio del factor, il quale, a sua volta, si impegnerà alla loro gestione e riscossione. I crediti coinvolti interessano, di solito, sia il presente che i futuri 24 mesi.

Stiamo parlando di un contratto in cui il factor non assume solo i crediti economici oggetto della compravendita, ma si fa carico anche della loro gestione corrispondendo all’imprenditore cedente i servizi correlati, quali la cura della contabilità.

E veniamo agli aspetti legislativi. Nel nostro Paese l’attività di factoring fa riferimento alla pratica della cessione del credito. Se si vogliono ricercare i fondamenti legislativi, dobbiamo entrare nel merito della legge 21 febbraio 1991 n. 52, dispositivo che ha portato alla regolamentazione della cessione dei crediti d’impresa.

Factoring pro soluto pro solvendo: differenze tra queste soluzioni

Il factoring è condotto, nella maggior parte dei casi, nella modalità pro solvendo: il cedente non garantisce la solvenza del debito in esame. Vi è comunque un contratto alternativo nel quale è introdotta questa specifica garanzia, istanza che porta al factoring denominato pro soluto.